Assegno di mantenimento: come valutare il reddito del soggetto che deve sostenere il coniuge

Fondamentale il riferimento ad un carattere di stabilità destinato a valere nel tempo futuro e che non può derivare da un evento incerto e non dipendente dalla volontà del soggetto qual è necessariamente l’elargizione di liberalità, sia pure da parte dei familiari

Assegno di mantenimento: come valutare il reddito del soggetto che deve sostenere il coniuge

In sede di valutazione del reddito del soggetto obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento viene in gioco un elemento (il reddito del soggetto obbligato) cui deve essere attribuito un carattere di stabilità destinato a valere nel tempo futuro e che non può derivare da un evento incerto e non dipendente dalla volontà del soggetto obbligato qual è necessariamente l’elargizione di liberalità in suo favore, sia pure da parte dei suoi familiari.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 16637 del 27 maggio 2026 della Cassazione), i quali, alla luce dell’ennesimo caso di scontro tra due coniugi separati, aggiungono che, sempre in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dai propri genitori dal coniuge obbligato o, comunque, da terzi, ancorché regolari e continuate dopo la separazione, in quanto il carattere di liberalità impedisce di considerarle reddito, così come non costituiscono reddito analoghi contributi ricevuti dal coniuge che si afferma titolare del diritto al mantenimento.
In premessa, viene ribadito che il diritto al mantenimento, ricorrendo le condizioni previste dal Codice Civile, è fondato sulla persistenza, durante lo stato della separazione, di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio, e, entrando nei dettagli, l’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi del coniuge obbligato. E, su questo fronte, per quanto concerne la questione della rilevanza delle elargizioni di terzi – in particolare familiari, normalmente i genitori – nel giudizio sul riconoscimento del diritto all’assegno di separazione o di divorzio e nella determinazione del suo ammontare, va chiarito, secondo i giudici di Cassazione, l’irrilevanza delle elargizioni liberali di terzi, quali i genitori, ancorché regolari e protrattesi anche dopo la separazione, già affermata con riferimento alla condizione del coniuge richiedente l’assegno, debba confermarsi anche con riguardo agli aiuti economici ricevuti dal coniuge obbligato al pagamento dell’assegno. Decisivo, in questa ottica, è l’evidenziato carattere liberale e non obbligatorio di tali aiuti, che impedisce di considerarli reddito dell’obbligato, così come non costituiscono reddito gli analoghi aiuti ricevuti dal coniuge creditore.
In sostanza, l’esclusione della considerazione degli atti di liberalità è legata al fatto che, pur anche quando si tratti di elargizioni sistematiche che incrementano la disponibilità del coniuge obbligato, in quanto frutto di una volontà sempre revocabile non costituiscono reddito in senso proprio.
Altro è, tuttavia, l’incremento patrimoniale che si verifica una tantum e che in modo definitivo accresce il patrimonio dell’obbligato, e che rappresenta altre circostanze rispetto al reddito di cui il Codice Civile impone di tenere conto. Così come è diverso l’acquisto da parte dell’obbligato di una eredità che produce un incremento particolare, non riferibile ad uno sviluppo naturale e prevedibile della situazione reddituale ed assume rilievo ai fini della valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti.
Tornando alla vicenda in esame, il ragionamento seguito in Appello nella ricostruzione della situazione patrimoniale dell’uomo non è pertanto condivisibile, avendo dato preminente rilievo alle elargizioni fattegli dalla madre nella determinazione dell’assegno di separazione a suo carico tanto più alla luce delle contestazioni sollevate circa la sospensione di tali elargizioni 2020. In tal modo si è omesso di considerare che in sede di valutazione del reddito del soggetto obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento viene in gioco un elemento (il reddito dell’obbligato) cui deve essere attribuito un carattere di stabilità destinato a valere nel tempo futuro e che non può derivare da un evento incerto e non dipendente dalla volontà dell’obbligato qual è necessariamente l’elargizione di liberalità in suo favore, sia pure da parte dei suoi familiari.

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