Caditoia mal tenuta: ciclista cade e muore. Responsabile il Comune

Ristoro economico per i familiari della persona deceduta. Secondo i giudici, il Comune, proprietario della strada aperta al pubblico transito di qualsiasi veicolo, comprese le bici, non ha posto in essere idonee modalità di installazione della caditoia, al fine di assicurare un sicuro passaggio di tutti i mezzi

Caditoia mal tenuta: ciclista cade e muore. Responsabile il Comune

Caditoia mal tenuta: la caduta fatale del ciclista è colpa del Comune. Questa la presa di posizione dei giudici (ordinanza numero 3938 del 22 febbraio 2026 della Cassazione), i quali, di conseguenza, riconoscono il diritto dei familiari della persona deceduta ad ottenere un adeguato ristoro economico.
Scenario del drammatico episodio, verificatosi oltre tredici anni fa, è un piccolo paese in provincia di Catania. Lungo una strada del Comune siciliano, difatti, un uomo, in sella alla propria bici, viene ‘tradito’ da una caditoia, cade a terra e riporta lesioni che ne provocheranno poi la morte.
Ricostruito l’incidente, i dettagli si rivelano inequivocabili: fatale la scorretta installazione di una caditoia presente sulla strada. Nello specifico, il ciclista, nell’attraversare un’intersezione, è rimasto incastrato con la ruota anteriore della bicicletta negli spazi presenti tra le feritoie di una caditoia – utilizzata per il deflusso delle acque piovane – posizionata in maniera longitudinale rispetto al senso di percorrenza della strada.
Per i giudici di merito non ci sono dubbi: sono legittime le pretese risarcitorie avanzate dai familiari del ciclista nei confronti del Comune, ritenuto colpevole per l’incidente.
Inutili le obiezioni sollevate in Cassazione dall’ente locale. Anche per i giudici di terzo grado, quindi, va confermato il risarcimento in favore dei familiari del ciclista.
Inutile, in particolare, il tentativo di ipotizzare una responsabilità della vittima dell’incidente. Su questo fronte, difatti, il legale che rappresenta il Comune sottolinea che l’incidente è avvenuto in pieno giorno e la caditoia era estremamente visibile; il ciclista aveva violato il ‘Codice della strada’, poiché non aveva arrestato la bicicletta allo ‘Stop’ presente prima della caditoia, che era posta immediatamente dopo la linea orizzontale di arresto (oltre che della segnaletica verticale di ‘Stop’); il soggetto danneggiato avrebbe potuto e dovuto tenere la destra, sempre alla luce del ‘Codice della strada’, evitando in tal modo l’impatto con la caditoia, in quanto vi era spazio percorribile sulla destra della carreggiata, come emerso dalla produzione documentale e dalla prova per testi.
Chiaro l’obiettivo del Comune: sostenere la tesi dell’assenza del nesso causale, a fronte della condotta tenuta dal soggetto danneggiato, condotta tale da integrare il caso fortuito.
Prima di esaminare la questione, però, i giudici di Cassazione richiamano il principio secondo cui la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva, in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode, e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole. Ma detta responsabilità è ravvisabile anche in relazione a beni demaniali, e quindi pure alle strade pubbliche, poiché agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile il Codice Civile, in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione.
Peraltro, sempre con riferimento alla custodia di strade pubbliche, la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia postula un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa, sussistendo un’ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l’esistenza di un rapporto di custodia, essendo del tutto irrilevante, per contro, accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio della vigilanza sulla cosa. Di conseguenza, il soggetto danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l’onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
I giudici di Cassazione aggiungono poi una ulteriore considerazione: con specifico riferimento alla responsabilità degli enti proprietari di una strada, a fronte di danni cagionati da cosa in custodia, è utile rammentare che, ‘Codice della strada’ alla mano, essi debbono provvedere, tra l’altro, alla manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché di attrezzature, impianti e servizi.
Detto ciò, è corretta, secondo i magistrati di Cassazione, la decisione presa in Appello, sul presupposto che la caduta del soggetto danneggiato e le lesioni da lui riportate sono da ascrivere in via esclusiva all’ente locale proprietario della strada.
Su quest’ultimo fronte, in particolare, va sottolineato, anche secondo i giudici di Cassazione, che la caditoia esistente sul tratto stradale in cui si è verificato l’incidente presentava una anomala divaricazione di alcune delle barre, le cui dimensioni, come riferito dai testi, consentivano di far incastrare le ruote di una bicicletta da corsa e che il Comune, proprietario della strada aperta al pubblico transito di qualsiasi veicolo, comprese le bici, non aveva posto in essere idonee modalità di installazione della stessa caditoia, al fine di assicurare un sicuro transito di tutti i mezzi.
Peraltro, pur non esistendo una specifica disposizione normativa a vietare di posizionare la griglia in senso parallelo alla direzione di marcia, le più elementari regole di prudenza e di diligenza da parte dell’ente territoriale, per la particolare conformazione della caditoia e delle relative feritoie, avrebbero imposto l’uso di una caditoia di forma e di struttura differente o un diverso posizionamento della relativa griglia rispetto al senso di marcia dei veicoli e delle biciclette, oltre che una costante e continua attenta manutenzione delle feritoie stesse per evitare che una deformazione potesse renderle ancor più pericolose ed insidiose.
Rispondendo, poi, alle osservazioni proposte dal Comune, al fine di escludere una presunta responsabilità (esclusiva o concorrente) del ciclista, viene chiarito che la strada luogo dell’incidente era a senso unico di marcia, mentre la caditoia occupava, per la quasi totalità, l’intera sede stradale, da un marciapiede all’altro, con la conseguenza che il normale ed ordinario senso di percorrenza della strada e le sue dimensioni inducevano qualsiasi mezzo a passare sopra la caditoia e non a cercare di evitarla, transitando pericolosamente a ridosso del marciapiede. Peraltro, la presenza di un segnale di ‘Stop’ a monte della caditoia è del tutto irrilevante, considerata la notevole pendenza della strada e, in assenza di prova di segno contrario, non esclude chela brusca frenata, subita dalla bici a causa dell’incastrarsi della sua ruota anteriore nella grata della caditoia stessa, si sia verificata proprio nel momento immediatamente successivo alla sua ripartenza dopo il fermo allo ‘Stop’. In aggiunta, poi, viene osservato che non sono emersi elementi tali da indurre a ritenere che il ciclista avesse ignorato o non rispettato il segnale di ‘Stop’.
Tirando le somme, per i magistrati di Cassazione, come già per i giudici d’Appello, il pericolo era inevitabile, cosa che rende irrilevante che la caditoia fosse visibile, come pure verificare che la vittima avesse rispettato l’obbligo di tenere la destra. Anche perché l’obbligo di tenere la destra è sì dettato dal ‘Codice della strada’ al fine di evitare lesioni con veicoli provenienti dalla direzione opposta, ma non è certo volto ad evitare griglie pericolose. Pertanto, anche a ritenere che la vittima abbia violato tale norma, tale condotta colposa non può ritenersi causa del sinistro, in quanto l’evento verificatosi è stato diverso da quello che la prescrizione violata intende prevenire, osservano i giudici di Cassazione.
A completare il quadro, poi, la circostanza che il corpo del ciclista sia stato ritrovato in prossimità della caditoia, circostanza emersa dalle testimonianze e dal verbale della Polizia Municipale e che conferma la modesta velocità del mezzo nel momento in cui la ruota si era incastrata nella griglia, poiché, in caso contrario, verosimilmente, il corpo sarebbe stato sbalzato a distanza.
I giudici sottolineano infine che la visibilità della caditoia, in ragione dell’orario mattutino e delle buone condizioni atmosferiche nel momento dell’incidente non può portare ad escludere o ad attenuare la responsabilità oggettiva dell’ente proprietario della strada, mancando anche la prova che il soggetto danneggiato frequentasse ed avesse conoscenza di quei luoghi.
Come nota ulteriore, poi, va aggiunto che il Comune, subito dopo l’incidente mortale capitato al ciclista, ha provveduto a modificare il posizionamento della caditoia – da longitudinale a trasversale rispetto al senso di percorrenza della strada – ed ad eliminare le divaricazioni tra le feritoie della caditoia, chiosano i magistrati di Cassazione.

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