La mancata determinazione e la mancata prova della misura del corrispettivo pattuito non comportano la nullità del contratto
Possibile che il corrispettivo venga determinato a posteriori in base alle tariffe esistenti, agli usi o ad equità dal giudice
In materia di appalti, la mancata determinazione e la mancata prova della misura del corrispettivo pattuito non comportano la nullità del contratto, potendo il corrispettivo essere determinato a posteriori in base alle tariffe esistenti, agli usi o ad equità dal giudice.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 16386 del 26 maggio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito dell’azione con cui un’impresa edile ha chiesto il pagamento di oltre 12mila euro per alcuni lavori edili svolti sulla proprietà di due privati, i quali hanno replicato sostenendo di avere già pagato tutte le opere commissionate. Come ulteriore dettaglio, l’impresa edile ha precisato che il credito concerne opere extra appalto concordato con i privati.
In Appello si è ritenuta non possibile, per opera del giudice, la determinazione del corrispettivo dell’appalto.
In Cassazione, però, l’impresa edile obietta che, nel caso in cui non si riesca a provare la misura del corrispettivo come pattuito, deve farsi applicazione dei criteri sussidiari previsti dal Codice Civile in materia di determinazione del corrispettivo, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice d’Appello, il quale ne ha escluso – erroneamente, secondo l’impresa edile – a priori l’applicazione per il solo fatto che emergeva l’esistenza di un accordo sulla commisurazione del corrispettivo.
A fare chiarezza provvedono i giudici di terzo grado, evidenziando innanzitutto l’errore compiuto in Appello, laddove, come detto, si è esclusa l’applicazione di quanto previsto dal Codice Civile in materia di determinazione del corrispettivo, e ciò sulla base dell’assunto che la disposizione del Codice Civile riguardi solo il caso in cui le parti non abbiano concluso accordo sulle modalità di calcolo del corrispettivo.
Invece, è necessario fare riferimento al principio secondo cui, nel contratto d’appalto, la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, potendo la determinazione avvenire a posteriori in base alle tariffe esistenti, ovvero agli usi o da parte del giudice. E ciò vale anche nell’ipotesi, come quella in esame, in cui le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo dell’appalto, non ne hanno provato la differente misura, rispettivamente dedotta. Quindi, tale visione è applicabile anche quando l’appaltatore non abbia provato la congruità del corrispettivo richiesto.
Ampliando l’orizzonte, poi, il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell’appalto, alla luce di quanto previsto dal Codice Civile ossia facendo riferimento a tariffe esistenti o ad usi o, infine, affidandosi alla determinazione del giudice, per l’appunto, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall’appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve, in primo luogo, provare l’entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire alla parte di sottrarsi all’onere probatorio che la riguarda.
Evidente, quindi, l’errore compiuto in Appello, poiché illogicamente si è ritenuto anche che il dato della mancanza di prova delle ore lavorate per l’esecuzione dei lavori aggiuntivi in sé si traducesse nella mancanza di prova dei lavori eseguiti al fine del riconoscimento del diritto al corrispettivo. In questo modo, sovrapponendo i diversi piani, il giudice d’Appello non ha considerato che provare le opere realizzate e la loro esatta consistenza è cosa diversa dal provare il tempo speso dall’impresa appaltatrice, allorché questo è stato adottato dalle parti come parametro della quantificazione del corrispettivo. In altri termini, avere pattuito un appalto d’opera in economia con un corrispettivo a tempo, e perciò non legato all’entità dell’opera, non significa che l’oggetto della prestazione siano le ore di lavoro dell’impresa: l’oggetto rimane comunque l’opera da realizzare, specie laddove non si tratti di appalto di manutenzione o di servizi. Quindi, anche in tale caso, l’appaltatore è onerato della prova dell’opera e della sua consistenza, ove vi sia contestazione al riguardo. Rimane, invece, su un diverso piano il profilo della commisurazione oraria del corrispettivo, per il quale entra pienamente in gioco, in mancanza di prova delle effettive ore di lavoro dell’impresa, il Codice Civile in materia di determinazione del corrispettivo e il potere del giudice di merito di quantificare il corrispettivo. In questo caso, l’uso del potere officioso del giudice per la quantificazione del corrispettivo non determina alcun sovvertimento degli oneri probatori dell’appaltatore. Infatti, in presenza di un’opera provata nella sua esistenza e consistenza, vi sono tutti i presupposti per attribuire un valore economico al lavoro realizzato. Ciò nel rispetto della ratio normativa di riconoscere il corrispettivo ad un’attività che è stata effettivamente svolta, che ha richiesto un’organizzazione di mezzi e di persone, e che risulta concretamente apprezzabile.