Niente assegno divorzile all’ex moglie che ha continuato a lavorare durante il matrimonio
Ad inchiodare la donna è la mancata prova di rinunce professionali a causa dell’impegno tra le mura domestiche
Niente assegno divorzile all’ex moglie che durante il matrimonio, pur occupandosi della casa e della figlia, ha potuto continuare a portare avanti in ambito lavorativo la propria attività da impiegata.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 300 del 7 gennaio 2026 della Cassazione), i quali hanno perciò revocato in via definitiva l’assegno divorzile riconosciuto in una prima fase ad una donna. Decisiva la mancata prova, da parte della donna, di rinunce professionali a causa dell’impegno tra le mura domestiche.
Scenario della vicenda è la provincia di Palermo. A scontrarsi sono due ex coniugi, Paola e Gianni – nomi di fantasia –: pomo della discordia è l’assegno divorzile. Su questo fronte i giudici del Tribunale, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, pongono a carico dell’uomo l’obbligo di versare mensilmente all’ex moglie 250 euro.
Di parere completamente opposto i giudici d’Appello, i quali, accogliendo le obiezioni sollevate da Gianni, revocano l’assegno divorzile riconosciuto a Paola.
Come si spiega questa decisione? Per i giudici di secondo grado la lettura della vicenda è semplice e chiara: seppur deve darsi atto di una evidente divergenza reddituale e patrimoniale tra le parti all’atto dello scioglimento del vincolo matrimoniale – l’uomo risulta avere dichiarato nel 2021, per l’anno di imposta 2020, un reddito lordo complessivo superiore ad 80mila euro, mentre la donna ha, per il medesimo anno, dichiarato un importo pari a quasi 33mila euro –, tale condizione non può di per sé determinare il diritto della donna all’assegno divorzile, dovendosi innanzitutto escludere un suo bisogno assistenziale. Su quest’ultimo fronte, difatti, viene evidenziato in Appello che ella lavora presso un istituto di credito, percependo una somma che le consente di condurre una vita dignitosa, prescindendo dalla condizione del tutto contingente dell’uso della casa coniugale e della percezione dell’assegno unico, strettamente legati alla convivenza con la figlia minore. Peraltro, Paola è una giovane donna, dotata di piena capacità lavorativa, presupposti che, ex se, escludono il bisogno di assistenza.
Con riferimento, poi, alla funzione perequativa-compensativa, i giudici d’Appello sottolineano che da nessun elemento agli atti può trarsi che la sperequazione – già presente prima del matrimonio – tra l’uomo e la donna sia il frutto delle scelte adottate dagli ex coniugi nel corso della vita familiare e, al contempo, non vi sono elementi da cui trarre che alla progressione lavorativa dell’uomo abbia significativamente contribuito la donna nel corso della non particolarmente lunga (circa sette anni) vita matrimoniale, sacrificando le proprie aspettative professionali e reddituali per volontà comune con l’allora marito. E, inoltre, non vi sono comprovate allegazioni da cui trarre che l’ascesa professionale dell’uomo sia stata agevolata dalla ex moglie.
Infine, per chiudere il cerchio, i giudici d’Appello chiariscono che, alla luce della vicenda in esame, non è comunque sufficiente a fondare il diritto della donna all’assegno divorzile l’assunzione in via prevalente della cura delle esigenze della figlia minore, in assenza, come detto, di prove del fatto di corrispondenti aspettative professionali sacrificate.
Inutili le obiezioni sollevate in Cassazione da Paola, che deve dire addio all’assegno divorzile. Per i giudici di terzo grado, difatti, va confermata l’ottica adottata in Appello: è palese l’assenza di una prova adeguata del fatto che la differenza tra le condizioni economiche delle parti sia stata determinata dalle scelte endofamiliari.
In generale, il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull’esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, perché l’assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole. Ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare – che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi – a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio. Perciò va accertata la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre il coniuge a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali.
In sostanza, il riconoscimento dell’assegno di divorzio in funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Analizzando la vicenda in esame, però, contrariamente a quanto sostenuto da Paola, non è dimostrato che la disparità economica fra gli ex coniugi sia dipesa dalle scelte compiute dalla donna durante il matrimonio a discapito della sua professionalità ed a favore del bene della famiglia e neppure che l’ascesa professionale dell’uomo sia stata agevolata dalla ex moglie, sottolineano i giudici di Cassazione.
In sostanza, sul fronte delle presunte rinunce professionali di Paola durante il matrimonio, la rilevante differenza patrimoniale tra i due ex coniugi va collegata alla sola attività del marito e non al contributo della moglie, la quale non ha provato un suo sacrificio a favore delle esigenze familiari, essendo, al contrario, stato accertato che ella ha coltivato la sua attività impiegatizia durante il matrimonio, dettaglio, questo, che smentisce l’ipotesi di una sua rinuncia ad aspettative legittimamente connesse alla qualifica professionale in ragione del contributo fornito alla vita familiare.
E, comunque, l’eventuale beneficio economico-patrimoniale che l’ex marito avesse tratto dal lavoro professionale svolto dall’ex moglie non legittima, di per sé, il riconoscimento della funzione perequativa dell’assegno divorzile, essendo a tale fine necessario altresì che l’ex coniuge debole abbia dovuto rinunciare a significativi aspetti della propria vita lavorativa o sociale e che tale rinuncia sia causalmente riconducibile all’accrescimento patrimoniale dell’ex coniuge più forte economicamente o della compagine familiare.