Partecipazione informata dei condòmini: sufficiente l’indicazione degli argomenti nell’avviso di convocazione

Fondamentale che i condòmini siano preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare

Partecipazione informata dei condòmini: sufficiente l’indicazione degli argomenti nell’avviso di convocazione

Per la partecipazione informata dei condòmini ad un’assemblea, al fine della conseguente validità della delibera adottata, è sufficiente che nell’avviso di convocazione gli argomenti da trattare siano indicati nell’ordine del giorno nei termini essenziali per esser comprensibili.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 1107 del 19 gennaio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto in uno stabile in provincia di Genova.
A dare il ‘la’ alla querelle giudiziaria è un condòmino, il quale impugna la delibera con cui si è deciso di eseguire i lavori di riparazione e di rifacimento della facciata (avuto particolare riguardo alle superfici rivestite in pietra ed ai marcapiani in mosaico) e dei balconi (ivi compresi i pilastri rivestiti in mosaico), evidenziando che le opere relative ai prospetti in travertino ed ai marcapiani in mosaico non erano all’ordine del giorno, non erano state precedute da una corretta informazione e, comunque, erano incerte, indeterminate ed indeterminabili.
In primo grado, i giudici ritengono legittimo parlare, come sostenuto dal condòmino, di mancanza di informazioni, in quanto è risultata approvata un’offerta che comprendeva lavori non precedentemente deliberati e che comportavano costi ulteriori.
In secondo grado, invece, i giudici ribaltano la prospettiva, osservando che, in generale, nell’avviso di convocazione dell’assemblea è sufficiente che gli argomenti da trattare siano indicati nell’ordine del giorno nei termini essenziali per essere comprensibili, e aggiungendo che, nel caso specifico, nell’ordine del giorno era stato chiaramente indicato che l’assemblea era chiamata a deliberare sulle opere condominiali in corso alla luce degli accertamenti intervenuti, senza dimenticare, poi, che si trattava di lavori oggetto di almeno tre precedenti assemblee.
Questa visione viene condivisa dai magistrati di Cassazione, poiché, Codice Civile alla mano, tutti i partecipanti all’assemblea debbono essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, ma ciò non comporta che nell’avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell’esame dei singoli punti da parte dell’assemblea.

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