Problemi col servizio di telefonia fissa: possibile ottenere un ristoro economico per la perdita di potenziale nuova clientela

Legittimo ipotizzare una perdita di chance, atteso che il danno non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo

Problemi col servizio di telefonia fissa: possibile ottenere un ristoro economico per la perdita di potenziale nuova clientela

In materia di somministrazione del servizio di telefonia fissa, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, conseguente al mancato o inesatto inserimento nell’elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore – un professionista –, si configura come perdita di chance, atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo, sicché, trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall’incertezza, è sufficiente che esso sia provato in termini di possibilità (che deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa. E la liquidazione equitativa può essere fatta senza che sia necessario dimostrare l’avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 9230 del 12 aprile 2026 della Cassazione) per ridare vigore alla pretesa risarcitoria avanzata dal titolare di uno studio legale nei confronti di due compagnie telefoniche.
Chiara la dinamica della vicenda. Il professionista ha avuto un primo operatore telefonico per lo studio legale, ha poi deciso di interrompere quel rapporto e di passare ad un altro operatore. Ma mentre il primo operatore ha interrotto il servizio, il secondo non lo ha attivato, con la conseguenza che lo studio legale è rimasto privo di linea telefonica per oltre tre mesi.
Vistosi alle strette, il professionista ha dunque dovuto cambiare numero, con un terzo operatore, pur ricevendo ugualmente fatture di pagamento dagli altri due operatori, e contro questi ultimi ha agito in giudizio per chiedere il risarcimento del danno e lo storno delle fatture del periodo non coperto da servizio.
Per i giudici di merito è mancata la prova del danno ipotizzato e fatto consistere dal legale nella perdita di clientela e delle connesse occasioni di guadagno.
Questa visione viene censurata dai magistrati di Cassazione, i quali osservano, in premessa, che il legale, quale conseguenza dell’inadempimento, ha chiesto il risarcimento di una perdita di chance, e non il risarcimento di un danno effettivo e finale.
Entrando nei dettagli, il diritto al risarcimento della perdita di chance ha, in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorquando l’utenza telefonica afferisca ad un’attività professionale o commerciale, né l’esistenza del danno può essere negata per il solo fatto che non siano stati depositati documenti fiscali a dimostrazione del decremento reddituale. Tale omissione può certamente incidere sulla liquidazione del risarcimento, ma non consente di escludere che un danno vi sia comunque stato in ragione di ciò che, in mancanza della condotta d’inadempimento del gestore, l’utente in via di ragionevole probabilità avrebbe potuto invero conseguire, e che tale danno possa essere liquidato in via equitativa, cosa ammessa non solo quando la prova del danno sia impossibile, ma anche quando sia difficile.

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