Coniugi separati ma conviventi: nessun esborso economico a carico dei figli
Respinta la richiesta dell’uomo di ottenere una compartecipazione economica dei figli per la manutenzione della caldaia
                                        
                        
                                        
                        In generale, in presenza di una comprovata violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, si può presumere che essa costituisca causa della dissoluzione del legame matrimoniale, salvo che si provi che la crisi matrimoniale preesistesse all’accertata infedeltà
Il cosiddetto lucro cessante non può essere escluso ragionando semplicemente sul fatto che, in teoria, l’attività avrebbe potuto cessare comunque in futuro, a prescindere dalla morte dell’uomo