Lui maltratta lei: come valutare il post interruzione della convivenza

Per i giudici non ci sono dubbi: la condivisione di obblighi verso il figlio comune non implica la persistenza di un rapporto familiare, né la permanenza di vincoli di solidarietà tra ex conviventi

Lui maltratta lei: come valutare il post interruzione della convivenza

La condivisione di obblighi verso il figlio comune non implica la persistenza di un rapporto familiare, né la permanenza di vincoli di solidarietà tra ex conviventi.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (sentenza numero 19758 del 28 maggio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto tra un uomo e una donna, legati in passato da una relazione sentimentale, impreziosita anche dalla nascita da un figlio, conclusasi anche per i comportamenti aggressivi dell’uomo.
In generale, in materia di maltrattamenti in famiglia, il reato va escluso a fronte della prosecuzione, dopo la cessazione della convivenza more uxorio, di condotte minacciose o vessatorie nei confronti dell’ex partner, quand’anche tra i due soggetti permanga unicamente un rapporto di genitorialità condivisa. Ciò perché la mera filiazione non è di per sé idonea a fondare un rapporto familiare rilevante nell’ottica del reato di maltrattamenti, risolvendosi in obblighi bilaterali genitore‑figlio e non in un vincolo trilaterale tra i due genitori e il figlio.
In tali casi, le condotte successive alla cessazione della convivenza possono al più assumere rilievo come stalking.
Sul tavolo, in sostanza, la valutazione delle nozioni di ‘famiglia’ e di ‘persona comunque convivente’, richiamate dal Codice Penale, e, analizzando la specifica vicenda, la conseguente necessità di chiarire se davvero possa sostenersi che la sussistenza di una relazione, come quella che risulta intercorsa tra l’uomo e la donna parti del processo in esame, consenta di qualificare la donna come persona già appartenente alla medesima famiglia dell’uomo o se, in alternativa, un rapporto affettivo dipanatosi nell’arco di qualche mese e caratterizzato da permanenze non continuative di un partner nell’abitazione dell’altro possa già considerarsi come una ipotesi di convivenza.
In generale, si è ritenuto che il divieto di Interpretazione analogica delle norme incriminatrici imponga di intendere i concetti di ‘famiglia’ e di ‘convivenza’ nell’accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisane dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l’ipotesi aggravata di atti persecutori, e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa.
Diverso è il caso in cui le condotte vessatorie nei confronti del coniuge proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta persona della famiglia fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza. Infatti, la separazione è condizione che non elide lo status acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, alla luce del Codice Civile.
Non rilevante, invece, ai fini dell’integrazione del delitto di maltrattamenti in famiglia, la mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza.
La filiazione, nei casi in cui la convivenza more uxorio sia cessata, non può, infatti, costituire, da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto familiare rilevante ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, in quanto gli obblighi di formazione e mantenimento dei figli, posti a carico dei genitori, non determinano un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il loro comune figlio l’unico soggetto interessato.
Questa visione è corretta, secondo i magistrati di Cassazione, per i quali, invece, l’opposta opzione ermeneutica, secondo cui la presenza del figlio minore è dimostrativa della persistenza del vincolo di natura familiare, posto che entrambi i genitori, nonostante la separazione e la cessazione della convivenza, condividono obblighi di mantenimento e di formazione del figlio minore e cioè una comunanza di vita improntata a reciproca civile collaborazione, non è persuasiva. Poiché la condivisione di obblighi verso il figlio comune non implica la persistenza di un rapporto familiare, né la permanenza di vincoli di solidarietà tra ex conviventi. Infatti, la responsabilità genitoriale è configurabile esclusivamente quale rapporto bilaterale tra genitore e figlio, e non quale relazione trilaterale coinvolgente entrambi i genitori e il minore. Parimenti, la necessità di assumere congiuntamente decisioni relative all’educazione e al mantenimento del figlio, con il conseguente obbligo di interfacciarsi con l’ex partner, non determina l’insorgenza di un rapporto stabile qualificabile come familiare.
Da ciò consegue che le condotte di minaccia aggravata successive alla cessazione della convivenza more uxorio non possono integrare il delitto di maltrattamenti.

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