Lei accetta passivamente i rapporti imposti dal marito e lui viene condannato per violenza sessuale
Inequivocabile la condotta tenuta dall’uomo, che ha approfittato della sudditanza della moglie, timorosa di subire ritorsioni e violenze
In generale, in presenza di una comprovata violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, si può presumere che essa costituisca causa della dissoluzione del legame matrimoniale, salvo che si provi che la crisi matrimoniale preesistesse all’accertata infedeltà
Il cosiddetto lucro cessante non può essere escluso ragionando semplicemente sul fatto che, in teoria, l’attività avrebbe potuto cessare comunque in futuro, a prescindere dalla morte dell’uomo