Lui e lei si tradiscono a vicenda: separazione addebitabile ad entrambi
In generale, in presenza di una comprovata violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, si può presumere che essa costituisca causa della dissoluzione del legame matrimoniale, salvo che si provi che la crisi matrimoniale preesistesse all’accertata infedeltà
                                        
                        Rapporto coniugale ordinario solo in apparenza: nella realtà, moglie e marito hanno intrapreso relazioni extraconiugali, ciascuno all’insaputa dell’altro. Inevitabile addebitare ad entrambi la successiva separazione.
Questa la prospettiva tracciata dai magistrati (ordinanza numero 23922 del 26 agosto 2025 della Cassazione), chiamati a prendere posizione sulle reciproche accuse tra due coniugi.
Su questa falsariga si erano attestati già i giudici di merito, ritenendo che le comprovate condotte tenute da moglie e marito, in violazione dei doveri coniugali, avessero determinato la intollerabilità della convivenza.
A fronte delle obiezioni sollevate dall’uomo, i giudici d’Appello hanno precisato che, una volta provata la relazione extraconiugale dell’uomo, quest’ultimo avrebbe dovuto provare che essa si era inserita nell’ambito di un rapporto con la moglie già deteriorato e caratterizzato da una consolidata separazione di fatto, mentre, invece, nessuna prova in tale direzione egli aveva offerto, non potendo venire in rilievo a tal fine la contemporanea relazione di fatto intrapresa dalla moglie, perché di essa era venuto a conoscenza solo successivamente. Per tale ragione, la relazione extraconiugale della donna non può avere costituito per l’uomo la causa della sua relazione con un’altra donna. Allo stesso tempo, la relazione extraconiugale dell’uomo non ha costituito la causa della relazione della moglie con un altro uomo.
Valutando alla pari i tradimenti perpetrati da entrambi i coniugi, va applicato sia a lui che a lei il principio secondo cui l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, tale da determinare normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e da giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, salvo che non risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto.
In sostanza, in presenza di una comprovata violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, si può presumere che essa costituisca causa della dissoluzione del legame matrimoniale, salvo che si provi che la crisi matrimoniale preesistesse all’accertata infedeltà.