Niente amministratore di sostegno per il soggetto lucido e aiutato da familiari e professionisti
In presenza di una dimostrata capacità di gestire i propri interessi avvalendosi dell’assistenza di una rete familiare e professionale di sostegno autonomamente individuata, non sussistono i presupposti per l’attivazione della misura di protezione

L’amministrazione di sostegno non può essere disposta nei confronti di persona pienamente lucida che si opponga alla nomina dell’amministratore, e, poi, a maggior ragione qualora la sua protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o mediante sistema di deleghe attivato autonomamente dal soggetto. Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 5088 del 26 febbraio 2025 della Cassazione), i quali aggiungono che, in assenza di riscontrata patologia o menomazione fisica o psichica e in presenza di una dimostrata capacità di gestire i propri interessi avvalendosi dell’assistenza di una rete familiare e professionale di sostegno autonomamente individuata, non sussistono i presupposti per l’attivazione della misura di protezione, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, dell’autodeterminazione e della dignità personale del soggetto. Analizzando la specifica vicenda oggetto del processo, l’esistenza di una condizione patologica o di una menomazione, fisica o psichica, del soggetto non è stata provata attraverso la produzione di documentazione sanitaria e non sono stati offerti elementi idonei a consentire al giudice di attivare i previsti poteri istruttori d’ufficio. Di contro, il soggetto ha depositato un certificato medico attestante che egli è capace di intendere e di volere e che versa in buone condizioni psico-fisiche. Peraltro, per quanto concerne l’incapacità di attendere ai propri interessi in uno con l’assenza di strumenti alternativi per sopperire alle proprie carenze, il soggetto ha, sino ad oggi, condotto la gestione del proprio patrimonio (con la stipula di transazioni e accordi per la definizione di vicende ereditarie) assistito da professionisti e, come è normale che sia per una persona di giovane età, con il consiglio della madre, ragione per cui non vi sono elementi per dubitare della sua capacità di autodeterminazione, restando una mera illazione la sua posizione di sudditanza psicologica rispetto alla madre.