Padre condannato: ha obbligato la figlia a chiedergli scusa per cinquanta volte di fila

Eccessiva, secondo i giudici, la reazione dell’uomo, chiamato “scemo” dalla figlia. Logico, sempre secondo i giudici, parlare di abuso dei mezzi di correzione

Padre condannato: ha obbligato la figlia a chiedergli scusa per cinquanta volte di fila

La figlia gli si rivolge chiamandolo “scemo”, lui reagisce con rabbia, obbligandola a chiedergli scusa per cinquanta volte di fila. Tale condotta è catalogabile come abuso dei mezzi di correzione.
Questa la clamorosa decisione dei giudici (sentenza numero 15594 del 29 aprile 2026 della Cassazione) a chiusura del processo relativo a quanto successo in Emilia Romagna.
Sotto accusa un uomo, Rino – nome di fantasia –, messo nei guai da una pesantissima lite con la figlia, di appena 10 anni. Ricostruito nei dettagli l’episodio, i giudici di merito condannano l’uomo, reputandolo colpevole del reato di abuso dei mezzi di correzione.
Col ricorso in Cassazione, però, il legale che difende Rino prova a ridimensionare i fatti, osservando, innanzitutto, che è illogico sostenere, come fatto in Appello, che l’unico episodio accertato – risalente ad oltre sette anni fa – possa, anche solo astrattamente, avere determinato il pericolo di malattia psicologica nella ragazzina. Anche perché il perito ha escluso un vissuto traumatico da parte della minorenne, evidenziando come questa non abbia mai manifestato, né prima, né durante, né dopo l’audizione protetta, stati emotivi coerenti con esperienze di vittimizzazione, e come non siano mai stati rilevati segnali riconducibili a condizioni di angoscia o disagio psicologico. A corroborare questa visione, poi, il legale aggiunge che anche la psicologa che aveva in carico il nucleo familiare ha affermato che il disagio della minorenne è derivato dalla conflittualità tra i genitori e che i vissuti negativi della madre rispetto all’uomo potrebbero avere influenzato la percezione della figlia, essendo oltretutto emerso che questa seguiva le indicazioni della madre nel rifiutare il contatto con il padre e nel manifestare verso di lui un atteggiamento di chiusura ed opposizione.
Per i magistrati di Cassazione, però, la tesi proposta dalla difesa è assolutamente fragile. Conseguente, quindi, la condanna definitiva di Rino.
Certo, si è trattato di un unico episodio, riconoscono i giudici, ma si protrasse per circa mezz’ora, venne registrato dalla minorenne e si svolse durante un tragitto in auto con il padre.
Inequivocabili i dettagli. Secondo l’uomo, la figlia gli ha mancato di rispetto, chiamandolo, in un’occasione, “scemo”, e lui, come reazione, iniziò a bestemmiare, a colpire la bambina, a urlarle epiteti gravemente offensivi, rifiutandosi di aderire alla sua richiesta di essere riportata a casa della madre, minacciandola, umiliandola e costringendola a pronunciare, senza interruzione, per almeno una cinquantina di volte, la frase “scusa, papà, non lo faccio più”, e pretendendo, infine, che lei tenesse aperti gli occhi durante tale recitazione, e, nel frattempo, picchiandola, come emerge dalle implorazioni della ragazzina.
Circoscritta l’analisi all’episodio specifico, la difesa pone in dubbio la configurabilità di due requisiti costitutivi della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione: l’evento di pericolo nel corpo o nella mente e, prim’ancora, la stessa condotta di abuso dei mezzi di correzione.
Corretta, riconoscono in premessa i magistrati di Cassazione, l’osservazione difensiva, secondo cui l’abuso dei mezzi di correzione presuppone pur sempre che si dia la concettuale possibilità di fare un uso lecito del mezzo educativo (e che la condotta sia trasmodata da tale uso lecito). Perciò, esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da animus corrigendi, atteso che, secondo la linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l’esercizio lecito del potere correttivo ed educativo – che mai deve deprimere l’armonico sviluppo della personalità del minore – lì dove l’abuso presuppone, come da Codice Penale, l’eccesso nell’uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti.
Peraltro, la scienza pedagogica ha affermato la necessaria centralità del dialogo, della persuasione e della formazione quali unici strumenti legittimi di educazione, aggiungono i giudici di Cassazione.
Tuttavia, la condotta tenuta da Rino rientra comodamente nella tipicità del delitto di abuso dei mezzi di correzione, poiché egli, oltre a percuotere e minacciare la bambina, la costrinse a tener aperti gli occhi e a ripetere continuativamente, per un arco di tempo prolungato ed un numero elevatissimo di volte, la medesima frase di scusa. Così, secondo i giudici, l’uomo tenne un comportamento che, pur affondando in un lecito intento correttivo, trascese i limiti del rimprovero consentito, traducendosi nell’inflizione di una pesante e, per massima parte gratuita, umiliazione, oltre ad incuterle uno spropositato timore e realizzò una condotta affatto assimilabile a quella dell’insegnante che umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la salute.
Passando, poi, al potenziale pericolo di malattia nel corpo o nella mente della figlia di Rino, anche tale elemento è accertato, secondo i magistrati di Cassazione.
In generale, in tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la nozione di malattia è più ampia di quella del fatto di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto, quali stato d’ansia, insonnia, disagio psicologico, disturbi del carattere ed alimentari.
Ragionando in questa ottica, nella vicenda in esame l’elevato grado di insidiosità, arbitrarietà, intempestività e scostamento della condotta dell’uomo rispetto ai mezzi altrimenti leciti di esercizio della funzione educativa induce ad attribuire alla condotta stessa il pericolo di insorgenza di sofferenze e disagi psicologici ai danni della minore, tenuto altresì conto degli elementi ulteriormente sintomatici rappresentati dal necessitato ricorso della ragazza alla registrazione della condotta mantenuta dal padre e dalla successiva e ferma determinazione di non incontrarlo più.
In altre parole, la condotta tenuta da Rino risulta segnata da un elevato ed aberrante grado di coazione psicologica e fisica e idonea a produrre, in prospettiva, e cioè con riguardo al futuro sviluppo psico-fisico della minorenne, traumi o comunque dannose implicazioni psicologiche. Né tale risultato può essere sic et sempliciter vanificato, come pretende l’uomo, soltanto perché il perito ha escluso la produzione di un danno psicologico.
Il punto, secondo i giudici, è che la valutazione sulla mancata produzione di danni psicologici – e specificamente il mancato riscontro, da parte del perito, di vissuti angosciosi o di grave vittimizzazione nella bambina – si riferisce, né potrebbe essere diversamente, al momento del giudizio. Tale valutazione non vale, però, ad escludere la potenzialità insita nella condotta dell’uomo e non è idonea ad escludere la possibilità che il contesto descritto potesse proiettarsi in un danno a venire.
Su questo fronte, infine, per chiudere il cerchio, i magistrati di Cassazione richiamano il principio secondo cui, in materia di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, il pericolo di una malattia fisica o psichica non deve essere accertato necessariamente attraverso una perizia medico-legale, ma può essere desunto anche dalla natura stessa dell’abuso, secondo le regole della comune esperienza, e può ritenersi, senza bisogno di alcuna indagine eseguita sulla base di particolari cognizioni tecniche, allorquando la condotta dell’agente presenti connotati tali da risultare suscettibile in astratto di produrre siffatta conseguenza, tanto più in ragione del grado di scostamento dalle fisiologiche finalità disciplinari che, a rigore, sarebbe state perseguite. Né occorre, trattandosi di tipico reato di pericolo, che questa si sia realmente verificata.

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