Streaming ‘pirata’: il cliente può essere accusato di ricettazione
Evidente, secondo i giudici, il profitto conseguito dal cliente, profitto consistente nel risparmio delle somme necessarie per abbonarsi legalmente ai canali televisivi criptati
Streaming ‘pirata’: guai giudiziari anche per il cliente, che può essere condannato per il reato di ricettazione.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza numero 20689 del 5 giugno 2026 della Cassazione), per i quali è evidente il profitto conseguito dal cliente, profitto consistente nel risparmio delle somme necessarie per abbonarsi legalmente ai canali televisivi criptati.
Decisivo per l’esito della vicenda è il passaggio in Appello: difatti, in secondo grado, il cliente che ha usufruito a lungo di canali streaming – come ‘Sky’, ad esempio – grazie alla ‘pirateria’ on line, viene ritenuto colpevole del delitto di ricettazione. Smentita completamente l’assoluzione pronunciata in Tribunale.
A chiudere il cerchio provvedono i magistrati di Cassazione, confermando in via definitiva la condanna della persona beccata a pagare per avere accesso abusivamente, cioè senza il previsto abbonamento, ad alcuni canali streaming.
Respinte definitivamente le obiezioni sollevate dalla difesa e mirate a contestare la tesi accusatoria della configurabilità del reato di ricettazione, a fronte di indizi debolissimi e, soprattutto, in assenza di un profitto penalmente rilevante.
Per quanto concerne il presunto difetto di prova adeguata della commissione del reato di ricettazione, i magistrati di terzo grado premettono che l’affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendosi affermarne l’esistenza attraverso prove logiche.
Ebbene, nella vicenda in esame è risultato congruamente provato che il fornitore dell’uomo sotto processo non fosse abilitato a stipulare abbonamenti per la visione dei contenuti criptati in oggetto, non agendo per conto delle emittenti televisive coinvolte.
A sostegno di questa visione, poi, la prova dell’acquisto, da parte dell’uomo sotto processo, dell’abusivo abbonamento, o comunque di quanto necessario per vedere abusivamente programmi criptati. In questa ottica, difatti, è stata valorizzata la documentata effettuazione su base mensile di otto bonifici (recanti causali inequivocabili) in favore del fornitore che, in cambio, garantiva l’abilitazione per la visione abusiva di programmi televisivi criptati. Il cliente, cioè l’uomo sotto processo, non ha asserito di non essere a conoscenza dei pagamenti, né ha in alcun modo indicato quale fosse, in ipotesi, la diversa contropartita lecita delle somme mensilmente versate al fornitore di streaming abusivo.
Nessun dubbio, infine, sulla patrimonialità del profitto conseguito dal cliente, profitto consistente nel risparmio delle somme necessarie per abbonarsi legalmente ai canali televisivi criptati, pacifico essendo che esse fossero superiori rispetto a quelle corrisposte al fornitore dell’accesso ‘pirata’. E su questo fronte, infine, il fatto accertato, e insistentemente reiterato, ha comportato un profitto non esiguo, sottolineano i magistrati di Cassazione.