‘TSO’ illegittimo: va riconosciuto il risarcimento

Tuttavia, l’annullamento del provvedimento che dispone un trattamento sanitario obbligatorio non esonera il destinatario, che agisce per il risarcimento del danno, dall’onere di dimostrare l’esistenza di un pregiudizio ingiusto conseguente all’illegittimo trattamento subito

‘TSO’ illegittimo: va riconosciuto il risarcimento

In tema di trattamento sanitario obbligatorio, l’illegittima privazione della libertà personale e la sottoposizione contro la propria volontà a trattamenti non consentiti ed indesiderati comportano un’ingiustificata compressione del diritto inviolabile alla libertà personale costituzionalmente tutelato e possono, pertanto, essere causa di danno risarcibile anche a prescindere dal fatto di associarsi a un apprezzabile danno alla salute della persona. Tuttavia, l’annullamento del provvedimento che dispone un trattamento sanitario obbligatorio non esonera il destinatario, che agisce per il risarcimento del danno, dall’onere di dimostrare l’esistenza di un pregiudizio ingiusto conseguente all’illegittimo trattamento subito, dovendosi escludere qualsiasi automatismo. In quest’ottica, comunque, la condizione di eventuale fragilità psicologica o psichica del paziente illegittimamente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio non costituisce una condizione ostativa all’apprezzabilità da parte del soggetto danneggiato e alla valutabilità, da parte del giudice, delle conseguenze pregiudizievoli dell’illecito, né quanto alla componente di sofferenza pura né per quanto riguarda il pregiudizio nella sfera dinamico relazionale. Essa, invece, assume rilevanza ai fini dell’accertamento del danno, in cui si deve tenere conto della particolare condizione del potenziale danneggiato per verificare se la privazione della libertà personale ridondi in una particolare sofferenza o se, al contrario, venga limitatamente o non apprezzabilmente percepita come tale dal soggetto, così come si deve verificare se e in che misura il rapporto già eventualmente difficoltoso della persona psicologicamente fragile con gli altri sia stato negativamente intaccato, nell’immagine e nella considerazione sociale, dalla sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio. Questi i principi fissati dai giudici (ordinanza numero 33290 del 19 dicembre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame la delicata vicenda vissuta da una donna, sottoposta per nove giorni ad un trattamento sanitario obbligatorio poi dichiarato illegittimo con provvedimento ad hoc. Come noto, il trattamento sanitario obbligatorio – che integra un evento terapeutico straordinario, finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente – può essere disposto anche senza il consenso informato del soggetto, ove, a fronte di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, non sia possibile adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere e il soggetto rifiuti gli interventi terapeutici proposti. Analizzando la specifica storia, i giudici annotano che la donna, portata in ospedale, è stata visitata dai due medici che hanno richiesto per lei il trattamento sanitario obbligatorio, ma successivamente l’ordinanza emessa dal sindaco è stata annullata, poiché totalmente priva di adeguata motivazione. In sostanza, l’ordinanza, come provvedimento legittimante la temporanea privazione della libertà personale in capo alla donna, non esiste più. Legittima, quindi, la richiesta risarcitoria avanzata dalla donna.

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