Zuffa tra cani, lesioni per una persona: risarcimento possibile
Valutare con attenzione la posizione del soggetto che risulta proprietario dell’animale che ha dato il ‘la’ all’episodio
Zuffa tra cani nel giardino di una casa: un uomo, intervenuto per difendere il proprio quadrupede, ci rimette un dito. Legittima, almeno sulla carta, la pretesa risarcitoria da lui avanzata nei confronti del padrone del cane che si è introdotto illegittimamente in quell’area privata.
Ciò alla luce del principio, sanciscono i giudici (ordinanza numero 17204 del 26 giugno 2025 della Cassazione), secondo cui, in materia di responsabilità per danni cagionati da animali, quando un cane si introduce nella proprietà altrui innescando una zuffa con altro cane, l’introduzione del cane estraneo costituisce antecedente causale prossimo e non remoto dell’evento dannoso. E il nesso di causalità sussiste anche quando il danno, precisano i giudici, sia materialmente provocato da uno qualsiasi dei cani coinvolti nella zuffa, purché l’azione dannosa non costituisca causa sopravvenuta autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già avviata dall’aggressione del cane che si è introdotto nel giardino privato.
Analizzando lo specifico episodio, nel verificare il decorso causale che ha condotto al distacco della falange del dito della persona danneggiata, vanno puntati i riflettori sulla illegittima introduzione di un cane nel suo giardino va preso in considerazione il comportamento del cane che ha innescato la zuffa tra quadrupedi.
In sostanza, ragionando sulla verifica in merito al nesso di causalità, bisogna considerare che, nel momento in cui venne sferrato il morso che cagionò il distacco della falange del dito della persona danneggiata, vi era una serie causale già in atto, avviata dall’aggressione di un altro cane.
In tali condizioni, la specifica azione dannosa di qualsivoglia cane può costituire una vera e propria causa sopravvenuta, da sé sola in grado di cagionare l’evento, solo in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla stessa serie causale già in essere.
In teoria, quindi, è plausibile la conclusione per cui l’azione del cane che si è introdotto nel giardino è da considerare causa dell’evento dannoso, perché l’evento dannoso non si sarebbe verificato senza l’accesso illegittimo nell’area privata e senza la conseguente zuffa col cane di proprietà della persona danneggiata, che era titolare anche della casa e del giardino.